Cassazione Penale - Sentenza n. 00308/2026

Corte Suprema di Cassazione

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Key Facts

Murgo Michele was sentenced to two years in prison by the Giudice dell'udienza preliminare of Bari for personal favoritism (art. 416-bis.1 cod. pen.) with mafia-related aggravation. The sentence included 2000 euros in procedural costs. A subsequent appeal challenged the legality of the plea bargain application, arguing it was inadmissible for this crime. The Corte di Cassazione ruled the appeal manifestly unfounded, confirming the plea bargain's validity since the two-year penalty did not exceed the threshold for exclusion under art. 444, comma 1-bis. The court also ordered Murgo to pay 3000 euros to the Cassa delle ammende.

Issues

Il ricorso contesta l'ammissibilità del patteggiamento per il reato di favoreggiamento personale aggravato da finalità mafiosa (art. 416-bis, comma 1 c.p.) ai sensi dell'art. 444, comma 1-bis c.p.p., sostenendo che l'esclusione del patteggiamento allargato (pena detentiva superiore a due anni) non si applica nel caso di una pena finale di due anni di reclusione. La Corte conferma che la norma esclude il patteggiamento allargato solo quando la pena supera due anni, dunque nel caso in esame l'applicazione del patteggiamento è legittima.

Holdings

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da Murgo Michele, ritenendolo manifestamente infondato. Il ricorso si basa su un'errata interpretazione dell'art. 444 comma 1-bis del codice di procedura penale, in particolare per quanto riguarda l'esclusione del patteggiamento allargato nei procedimenti per delitti aggravati da finalità mafiose. La Corte chiarisce che il patteggiamento a una pena di anni due non rientra nell'ipotesi di esclusione prevista, poiché la norma si applica solo quando la pena supera i due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. Inoltre, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Remedies

  • Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Monetary Damages

5000.00

Legal Principles

The court applied the legal principle that plea bargaining (patteggiamento) is admissible for crimes under art. 416-bis (favouring mafia activities) only if the final penalty does not exceed two years of imprisonment. This interpretation relies on art. 444, comma 1-bis, and art. 448, comma 2-bis of the Code of Criminal Procedure, clarifying that the exclusion from plea bargaining applies only to penalties exceeding two years when combined with pecuniary penalties.

Precedent Name

Sez. U., n. 40000

Cited Statute

  • Code of Criminal Procedure
  • Penal Code

Judge Name

  • Biondi Giuseppe
  • De Amicis Gaetano

Passage Text

  • L'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen. esclude dall'applicazione del comma 1 della medesima disposizione, fra gli altri, i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., fra i quali certamente vi rientrano i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
  • Nel caso in esame, il ricorrente ha patteggiato una pena finale di anni due di reclusione, e, dunque, non si versa nell'ipotesi di cui al comma 1-bis dell'art. 444 cod. proc. pen.
  • Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.