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Key Facts
The cassation appeal by Rosso Alesandro Francesco Michele against the May 3, 2024, Court of Appeal of Milan decision was declared inadmissible. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the financial liquidity of the involved companies (Alessandro Rosso srl and Next Congress and education srl) in 2015-2016 was used to settle intra-group debts and company obligations rather than paying evaded taxes. The appeal challenged the existence of a pre-2017/2018 liquidity crisis affecting liability under art. 10 ter d.lgs.74/2000, but the court ruled that the lower court's evaluation of the evidence was well-motivated and not subject to cassation.
Tax Type
Tax evasion under Legislative Decree 74/2000
Issues
The primary legal issue addressed was whether the appeal against a tax evasion conviction could be admitted, given the defendant's claim that a pre-existing liquidity crisis (dating back to 2008) rendered the unpaid taxes non-culpable under art. 45 cod. pen. The court determined the argument fell outside permissible cassation grounds, emphasizing that factual assessments of the trial court (e.g., whether the defendant's use of liquid funds for group companies instead of taxes constituted a deliberate strategy) are not reviewable in cassation absent legal error. The inadmissibility was based on the trial court's thorough and rational evaluation of evidence, including financial records showing available resources were diverted, not used for tax obligations.
Tax Years
- 2017
- 2018
Holdings
The court declared the appeal inadmissible, stating that the argument concerning the pre-existence of the company's financial crisis does not fall within the scope of cassation, as it involves factual evaluations reserved for the trial court. The court emphasized that the trial judges' determination, based on a thorough analysis of the company's financial resources and their allocation, was not subject to review in cassation due to its factual nature.
Remedies
- Condemnation to 3,000 EUR to the Amende Fund
- Condemnation to court costs
Tax Issue Category
Other
Monetary Damages
3000.00
Legal Principles
The court applied the principle that cassation (appeal to the Supreme Court) is restricted to specific legal violations (numerus clausus) and does not permit review of factual assessments or evidence evaluation. The appeal was deemed inadmissible as it challenged the lower court's factual determination of corporate tax evasion, which is not reviewable in cassation unless the lower court's reasoning is manifestly illogical or unsupported by evidence.
Cited Statute
- Penal Code
- Legislative Decree No. 74/2000
Penalty Amount
3000.00
Judge Name
- Aldo Aceto
- Maria Beatrice Magro
Passage Text
- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
- La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua ed esauriente. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che le allegazioni del ricorrente in ordine alla sussistenza di una crisi d'impresa, risalente al 2008 e protrattasi per anni, da ricondurre a fattori estranei alle condotte dell'imputato, sono generiche e inidonee ad escludere l'affermazione della penale responsabilità, trattandosi di vicende pregresse agli anni in contestazione che concernono le annualità del 2017 del 2018 ed incapaci di dimostrare che il ricorrente non avesse alcun margine di scelta in ordine al mancato pagamento dell'imposta evasa. È infatti emerso, dalla relazione tecnica del consulente del medesimo imputato, che la società godeva di risorse economiche disponibili, appartenenti sia alla medesima società Alessandro Rosso srl che alla Next Congress and education srl, che erano state destinate ad esigenze inerenti a società appartenenti al medesimo gruppo societario e non al pagamento dei debiti tributari. La società Next Congress and education srl infatti aveva una liquidità attiva nell'anno 2015 e nell'anno 2016, per un ammontare di una certa consistenza, liquidità che il ricorrente avrebbe dovuto trattenere ed accantonare per il pagamento dei tributi. È viceversa emerso che la liquidità disponibile nel 2015 era stata destinata alla chiusura dei rapporti addebito concernenti la società Fabbrica Mice SRL, poi incorporata nel 2015 dalla società RS Holding srl e che la liquidità del 2016 è stata destinata alla società RS Holding srl e alla Alessandro Rosso Group spa. Anche la liquidità di cui disponeva la società Alessandro Rosso srl nel 2016 era stata utilizzata per diminuire il debito infragruppo verso la RS Holding srl. È quindi emerso come l'omesso pagamento dei tributi costituisse una precisa politica imprenditoriale perseguita dall'imputato, volta a finanziare società appartenenti al gruppo, destinando così le risorse economiche disponibili in quelle annualità all'adempimento di obbligazioni diverse da quelle tributarie.